Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

      «In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».